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Prinicipali riferimenti normativi

La TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE trova origine nel Decreto Legislativo 22/97, noto come “Decreto Ronchi” , oggi abrogato, e sostituito dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a sua volta derivato dalla Legge Delega 15 dicembre 2004, n. 308 che disciplina il riordino in materia ambientale.Di seguito i passaggi significativi presi dalle norme nazionali sopraccitate:

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa.(art 49 DLgs 22/97)


..assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale definizione dell'istituto”(punto 9 Legge Delega 308/04)


Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali … che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani …(art 238 DLgs 152/06 comma1)


Il percorso normativo intrapreso vuole portare così ad una abolizione della TARSU in virtù della nascita della TARIFFA: si passa da un concetto tributario ad un corrispettivo da versare per un servizio reso, che sottosta quindi ad una transizione da una logica comunale ad una industriale nella gestione stessa dei rifiuti urbani.

Le principali modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riguardano:

  • L’introduzione di indici reddituali nella definizione della TIA;

  • La facoltà di contemplare, o meno, lo spazzamento nel PEF;

  • L’assegnazione alla sola Autorità d’Ambito della competenza di determinare le Tariffe ed approvare il PEF;

  • Il rimando ad emissione di Regolamento Ministeriale per la definizione delle componenti dei costi e della tariffa;

  • L’eliminazione degli scaglioni d’istituzione;

  • La graduale copertura dei costi entro 4 anni.

Nella fattispecie così recitava il D.Lgs. 22/1997 all’art.49 :

Comma 8: “La Tariffa è determinata dagli Enti Locali, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio.”;
Comma 9: “La Tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.”;
Comma 13: “La Tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.”;

Mentre ecco il testo del nuovo decreto all’art. 238:

Comma 3:

La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. …